Dott.ssa Linda Battilani - psicologo modena, psicologo maranello, psicologo sassuolo, psicoterapia , ansia, depressione, umore, attacco di panico, meditazione, rilassamento, cognitivo-comportamentale, psicologo bambini, psicologo coppia, comunicazione, perizia psicologica, autostima, psicologo stress, psicologo adolescente, mindfulness, consulenza psicologica

SEGRETO PROFESSIONALE

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La Legge N° 56 del 1989 Art. 4 riconosce allo psicologo l’obbligo del segreto professionale. Secondo il Codice Deontologico (art.4) lo psicologo o lo psicoterapeuta, deve agire sempre rispettando la dignità del paziente, i suoi valori, credenze, opinioni e non opera discriminazioni riguardo a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale.
Ci si può avvalere di metodi e tecniche diverse purchè si salvaguardino tali principi.
Il diritto alla riservatezza, nell’ambito delle prestazioni professionali, è fondamentale, è il primo passo verso la costruzione dell’alleanza terapeutica col paziente. Lo è ancor più se si considerano gli articoli 11 e 12 del Codice Deontologico degli psicologi. Secondo il primo “Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti (si fa riferimento agli art. 12- 13- 15).
L’articolo 12 recita: “Lo psicologo si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale.
Lo psicologo può derogare all’obbligo di mantenere il segreto professionale, anche in caso di testimonianza, esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione. Valuta, comunque, l’opportunità di fare uso di tale consenso, considerando preminente la tutela psicologica dello stesso”.