La Legge N° 56 del 1989 Art. 4 riconosce allo psicologo l’obbligo del segreto professionale. Secondo il Codice Deontologico (art.4) lo psicologo o lo psicoterapeuta, deve agire sempre rispettando la dignità del paziente, i suoi valori, credenze, opinioni e non opera discriminazioni riguardo a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale. Ci si può avvalere di metodi e tecniche diverse purchè si salvaguardino tali principi. Il diritto alla riservatezza, nell’ambito delle prestazioni professionali, è fondamentale, è il primo passo verso la costruzione dell’alleanza terapeutica col paziente. Lo è ancor più se si considerano gli articoli 11 e 12 del Codice Deontologico degli psicologi. Secondo il primo “Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti (si fa riferimento agli art. 12- 13- 15). L’articolo 12 recita: “Lo psicologo si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale. Lo psicologo può derogare all’obbligo di mantenere il segreto professionale, anche in caso di testimonianza, esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione. Valuta, comunque, l’opportunità di fare uso di tale consenso, considerando preminente la tutela psicologica dello stesso”.
Questo sito fa uso di cookie per migliorare l'esperienza di navigazione degli utenti e raccogliere informazioni sull'utilizzo del sito stesso. Puoi conoscere i dettagli consultando la nostra privacy policy qui.
Proseguendo nella navigazione si accetta l'uso dei cookie; in caso contrario è possibile abbandonare il sito. OK